Sono 7 le regioni italiane che hanno disciplinato le modalità di distribuzione del THC a carico del Sistema Sanitario Regionale.
|
- Puglia (legge del gennaio 2014 dopo sperimentazione in diversi presidi ospedalieri dal 2010).
Dallo scorso 4 gennaio anche l’Abruzzo ha disciplinato con la legge n.4 la modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.
Se volgiamo lo sguardo nel passato di una legislazione molto travagliata, scopriamo che le tappe percorse e i momenti di discussione dei governi che si sono succeduti riguardanti l’utilizzo delle sostanze stupefacenti risalgono agli anni ‘90:
- $1· 1990 – DPR 309 - legge 162 Jervolino-Vassalli sull’uso, la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uso personale sia di droghe leggere che pesanti viene considerato illecito e quindi punito. Le pene sono più aspre se relative all’utilizzo e lo spaccio di droghe pesanti rispetto a quelle leggere. Le sanzioni sono di tipo amministrativo per l’uso personale e penale per lo spaccio (per detenzione di quantitativi oltre la media giornaliera di utilizzo).
- $1· 1993 - con un referendum vengono abolite le sanzioni penali per l’uso solo personale. Non è punibile penalmente la detenzione per uso personale ne consegue un alleggerimento delle pene per i consumatori.
- $1· 2006 – la legge n.49 conosciuta come Fini-Giovanardi vuole equiparare le droghe leggere con quelle pesanti. Ne è conseguito un inasprimento delle pene relative all’utilizzo delle droghe leggere come la cannabis.
- $1· 12 febbraio 2014 – la legge Fini-Giovanardi viene dichiarata incostituzionale dalla corte costituzionale. Ritorna dunque in vigore la legge 162 del 1990 ed il seguente referendum del ‘93.
Inoltre, il 18 aprile 2007 con un decreto pubblicato sulla GU n.98 si realizza un aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope con le relative composizioni medicinali.
Il delta-9-tetraidrocannabinolo e il trans-delta-9-tetraidrocannabinolo e il derivato sintetico Nabilone sono inseriti nella tabella II sezione B del decreto, e viene dichiarato che “costituiscono principi attivi di medicinali utilizzati come adiuvanti nella terapia del dolore anche al fine del contenimento dei dosaggi dei farmaci oppiacei ed inoltre si sono rivelati efficaci nel trattamento di patologie neurodegenerative quali la sclerosi multipla”.
La legge dell’Abbruzzo non è stata impugnata dall’attuale governo.
Questo atteggiamento potrebbe essere considerato un segno di “apertura” e un monito alle regioni che ancora non si sono espresse in merito.
Nello specifico, la norma prevede che i "medicinali cannabinoidi possano essere prescritti, con oneri a carico del sistema sanitario regionale, da medici specialisti e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista".
La cura potrà dunque avvenire sia "in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile" che "in ambito domiciliare".
Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una “valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento".
In Italia non ci sono produttori registrati per la produzione/distribuzione di medicinali cannabinoidi: ospedali e farmacie possono importarli dall'estero, sotto responsabilità del medico richiedente con spese da sette a dieci volte superiori al costo effettivo del prodotto farmaceutico.