Perché sintetizza i concetti di responsabilità individuale e di tutela della salute pubblica.
Rileggiamo, ancora una volta, l’Art.32 della Costituzione:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Chi si dichiara contrario all’obbligatorietà del vaccino anti-Covid, enfatizza la parte in cui “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Concentrandosi, invece, sulla prima parte dell’articolo, che recita [...]
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” si arriva dritti al punto, perché di questo stiamo parlando, di individuo e di collettività.
Potrebbe sembrare che l'articolo 32 si presti a una duale interpretazione: lo sforzo è però quello di armonizzare il diritto dell'individuo con l'interesse della collettività, essendo sia l'individuo che la collettività soggetti di diritto di tutela alla salute.
Ricordiamoci inoltre che esistono i TSO, e che, come dice la stessa Costituzione, possono essere applicati in caso di:
- Malattia mentale.
- Vaccinazioni obbligatorie.
- Isolamento per malattie infettive.
- Trattamento delle malattie veneree in fase contagiosa.
- Accertamento sanitario obbligatorio per l’imputato di delitto sessuale previsto dall’articolo 16 della legge 66/1996.
Soffermandosi sulle vaccinazioni obbligatorie per Legge, le motivazioni di tale norma sono ricavabili dalla necessità di: "assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica".
Siamo oggi forse in una condizione diversa o migliore? A detta degli esperti sembra di no, quindi, in linea di principio, nulla osterebbe a legiferare per il vaccino anti-Covid obbligatorio.
D’altro canto esistono anche i divieti di Legge, che con una lettura al contrario divengono obbligo di “non fare”, come per esempio il divieto di fumo in luoghi pubblici, che si traduce nell’obbligo di non fumare in luoghi pubblici; questo ultimo caso però, oltre al fatto che prevede una sanzione monetaria per chi trasgredisce la norma, ha evidentemente come impatto primario il nocumento sulla persona stessa e non, invece, un rischio immediato, diretto, sulla vita degli altri individui.
Rispetto al personale sanitario, oltre ad avere priorità di vaccinazione, dovrebbe avere anche un obbligo di imminenza? Sì, perché, oltre ad un dovere morale e deontologico, vi è la legge 24 del 2017 che obbliga le strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie, ad erogare e praticare in sicurezza i trattamenti sanitari e ad evitare ogni prevedibile rischio correlato. Inoltre la stessa Legge prevede che la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio.
Informazione coerente, “cultura” della salute collettiva, responsabilizzazione civica sono certamente elementi cruciali e potrebbero essere l’arma per una adesione spontanea e su larga scala alla campagna vaccinale, e in questo senso potrebbero essere di supporto decisionale strumenti quali limitazione di accesso ai servizi (trasporti, bar, ristoranti, ecc) per i non vaccinati, e, spingendosi più in là, adozione di criteri di triage ai servizi sanitari.
L’Italia potrebbe non essere un paese così maturo, e si pone dunque il tema dell’obbligatorietà, con previsione di forme di indennizzo a fronte di effetti collaterali.
Indubbiamente c’è preoccupazione rispetto alla scarsa conoscenza del vaccino, al tempo contratto di sperimentazione prima del rilascio, alle varianti del virus, alla limitata disponibilità numerica delle dosi, in poche parole, c’è molta incertezza. Ma se paradossalmente attendessimo certezze, nessuno si vaccinerebbe, e saremmo punto e capo.
Rendere obbligatorio il vaccino significherebbe ottenere la maggior percentuale possibile di persone immuni, il virus ridurrebbe il suo potere contagioso e non ci farebbe ammalare più. Forse.
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I soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria già beneficiari dell’indennizzo ai sensi della legge 210/92 possono presentare direttamente al Ministero della Salute domanda ai sensi della Legge 229/05 per l’ottenimento di un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge 210/92 a seconda della categoria ascritta.
I beneficiari della legge 229/05 possono ottenere altresì un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/05 per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
Dott.ssa Stefania Bastianello bioeticista, counselor ed esponente ETS